> Nuovo codice di esenzione per patologia CV2123 per pazienti dimessi e guariti da COVID-19

Nuovo codice di esenzione per patologia CV2123 per pazienti dimessi e guariti da COVID-19

Gli aventi diritto al codice di esenzione CV2123 sono esclusivamente i pazienti dimessi da strutture ospedaliere, la cui diagnosi principale del ricovero rientra tra quelle previste dalla normativa nazionale vigente.
Per gli assistiti dimessi da strutture ospedaliere fino al 30 aprile 2021, verrà prodotta in Anagrafe Sanitaria Regionale una certificazione d'ufficio che sarà disponibile dal 14 giugno p.v, sia al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta , sia all’assistito, che lo potrà scaricare tramite il Portale Regionale della Salute, all'interno della sezione Servizi - Stampa Certificati esenzione Malattia da Covid 19.
Invece, per i dimessi da strutture ospedaliere dal 1° maggio 2021 la certificazione che dà diritto all’esenzione potrà essere rilasciata:
·dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base del documento di dimissione del proprio assistito
·dal medico ospedaliero che firma il documento di dimissione.
Il modello di certificazione, una volta compilato, dovrà essere consegnato dall’assistito al proprio distretto di appartenenza per la registrazione e il rilascio del relativo attestato.

 
Il codice CV2123 ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha una durata temporale di 2 anni, a partire dal 26/05/2021.
Le prestazioni prescrivibili ed erogabili in esenzione , sono quelle  elencate nella Tabella A - art. 27, commi 1,2,3 del D.L. 25/05/2021 n. 73 
Ultimo aggiornamento: 14/06/2021
 
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