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Legge sull’obbligo vaccinale

Pubblicato il lunedì 28 Agosto 2017
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive e controversie relative alla somministrazione di farmaci.
Legge sull’obbligo vaccinale: disposizioni in applicazione del Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.Il decreto-legge è stato emanato per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari interventi di profilassi e livelli di copertura vaccinale.Il razionale del provvedimento è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a elevata contagiosità e a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95% come raccomandato dall’OMS per garantire la c.d. “immunità di gregge”.Vaccinazioni obbligatorieIl decreto-legge dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:
  • anti-poliomielitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-Haemophilus influenzae tipo b
  • anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • anti-parotite
  • anti-varicella
Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita è riportato di seguito.tabella_vaccinazione.pngL’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Si precisa, in particolare, che il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.Immunizzazione a seguito di malattia naturale e esonero. Omissione e differimentoIl minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di:
  • immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi
  • ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, con specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea (es. malattia intercorrente), l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.
Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale

Ciascuna ASL, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione. Nel caso in cui non rispondano all’invito vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione.Qualora non si presentassero al colloquio o non facciano somministrare il vaccino al minore, la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo entro il termine fissato, sarà loro comminata un’unica sanzione amministrativa pecuniaria (da euro cento a euro cinquecento), ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti.

Nuove disposizioni ministeriali 1 Settembre

Per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione può essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si può autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Documenti collegati
Tipo fileNome fileDimensioneAzioni
pdfIntegrazione del 1 Settembre delle Circolari del Ministero della Salute e del MIUR[629.41 KB]SCARICA
pdfRegione Veneto - Prime indicazioni regionali L 119 25.08.17[2566.51 KB]SCARICA
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