Con riferimento a quanto previsto dall’art.14 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, l’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie deliberazioni n. 241 del 8 marzo 2017, n. 382 del 12 aprile 2017 e, da ultimo, con Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018 ha fornito indicazioni per l’applicazione della sopracitata normativa, finalizzata all’acquisizione e pubblicazione di specifici dati relativi al personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del SSN le citate deliberazioni A.N.A.C. n. 241/2017 e n. 382/2017 hanno previsto, tra l’altro, quanto segue:
Soggetti destinatari
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei servizi socio sanitari;
Dirigenti di qualsiasi ruolo che rivestivano uno dei seguenti incarichi al 1° gennaio 2018: Direttore di Struttura Complessa, Responsabile di Struttura Semplice, comprese quelle a valenza dipartimentale;
Dirigenti il cui incarico di cui sopra è cessato a partire dal 1° gennaio 2018.
Il modello compilato on line dovrà essere stampato e inviato firmato in originale alle sedi di riferimento dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane per assicurarne idonea conservazione nel fascicolo personale.
I documenti raccolti verranno pubblicati sul Portale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003.
Inosservanza e sanzioni
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni è previsto in base all’art. l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce un illecito disciplinare, e che ai sensi dell’art. 46 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. "