In termini generali, e comunque non esaustivi del complesso delle funzioni esercitate, l’UOS Autorizzazione e Vigilanza Farmacie e Magazzini, dovrà garantire:
Da lunedì a venerdì: ore 9.00 - 12.30.
Responsabile: dr.ssa Giorgia Brazzale
giorgia.brazzale@aulss9.veneto.it
Farmacista dirigente: dr.ssa Giulia Francesca Zermiani
giulia.zermiani@aulss9.veneto.it
Funzionario amministrativo: dr. Davide Scarmagnani
davide.scarmagnani@aulss9.veneto.it
Assistente amministrativa: sig.ra Alice Furlan
alice.furlan@aulss9.veneto.it
L’UOS Autorizzazione e Vigilanza Farmacie e Magazzini si occupa di garantire, attraverso le attività di ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie, la vigilanza sulle farmacie convenzionate del territorio stilando, in accordo con tutti gli altri membri della Commissione, i verbali di ispezione secondo l’Allegato A della DGR 162 del 19.11.2024.
L’UOS segue tutta l’attività istruttoria collegata all’autorizzazione dei trasferimenti di titolarità delle farmacie, all’apertura di nuove sedi farmaceutiche e alla nomina dei nuovi direttori responsabili di farmacia. Predispone inoltre prese d’atto relative alle modifiche delle forme societarie e delle compagini sociali delle società che gestiscono farmacie. A seguito dell’elaborazione delle pratiche presentate, vengono rilasciate le determine aziendali, che sono pubblicate all’interno dell’Albo Pretorio aziendale.
L’UOS Autorizzazione e Vigilanza Farmacie e Magazzini è coinvolta in importanti Commissione aziendali individuate nella L.R. n. 78/1980 e s.m.i., quali la Commissione prevista dall’ art. 16 sulla vigilanza e controllo sulle farmacie e magazzini e la Commissione dell’art. 14 relativa alle norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie.
Di seguito sono disponibili i moduli per la presentazione delle istanze più frequenti, alcuni riferimenti normativi e operativi, e le ultime delibere sulle Commissioni aziendali.
In data 30 dicembre 2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 30 che ha introdotto modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980 n. 78 in materia di distribuzione all’ingrosso dei farmaci e vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione.
Per effetto della citata modifica di legge, questi ambiti sono ora di competenza delle Aziende ULSS.
Pertanto, eventuali richieste di informazioni vanno rivolte al Servizio Farmaceutico Aziendale del territorio di riferimento.
La possibilità di vendere alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie è stata prevista dall'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito successivamente nella legge 248/2006, che ha apportato consistenti modifiche alla distribuzione dei farmaci e alla gestione delle farmacie, consentendo la nascita delle “parafarmacie”. Con i successivi decreti del Ministero della salute del 9.03.2012, del 19.10.2012 e del 8.11.2012 sono state ampliate le tipologie di medicinali vendibili negli esercizi commerciali e meglio definiti i requisiti strutturali richiesti.
Le parafarmacie, se in possesso dei requisiti e sempre sotto la supervisione di un farmacista iscritto all’Albo, possono:
La comunicazione di apertura avviene tramite il canale SUAP Impresa in un giorno o inviando il mod. A1, allegato alla DGR n. 1482/2013, alla PEC protocollo.aulss9@pecveneto.it con tutta la documentazione prevista.
La vigilanza sulle parafarmacie è demandata all’Aulss 9 utilizzando un apposito verbale regionale, fornito nella modulistica di seguito assieme ad alcuni riferimenti normativi regionali.
In Italia sono ammessi alla vendita on line solo i farmaci senza obbligo di Prescrizione (SOP) e i farmaci da banco (OTC - Over The Counter) attraverso farmacie e esercizi commerciali (parafarmacie) che hanno ottenuto l’autorizzazione alla vendita da parte del Ministero della Salute. E’ quindi vietata la vendita sul web dei farmaci che necessitano di ricetta medica.
Come previsto da normativa della Regione Veneto secondo DGR 157/2016 e successivo decreto dirigenziale applicativo n. 6 del 29.02.2016, le farmacie e parafarmacie dell’ULSS 9 interessate ad avviare un’attività di e-commercio, devono inviare una richiesta di autorizzazione alla vendita on line all’Aulss 9 Scaligera, utilizzando il modulo a seguito disponibile.
Ottenuta l’autorizzazione, il titolare di farmacia/parafarmacia deve procedere alla registrazione inoltrando al Ministero della Salute domanda di concessione del Logo identificativo Nazionale (bollino verde che indica l’autorizzazione nazionale) e di iscrizione della farmacia/parafarmacia, e del suo sito web, nel portale del Ministero dove è rintracciabile l’elenco dei siti autorizzati alla vendita on line. A tale scopo occorre compilare il modulo on line disponibile sul portale del Ministero della salute http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/ da inviare successivamente via pec all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando copia del documento di identità e l’autorizzazione ULSS 9.
Con D.G.R. 464 del 13.04.2021 la Regione del Veneto ha provveduto a revisionare la disciplina regionale relativa all'erogazione degli alimenti senza glutine ai soggetti celiaci, in considerazione dell'avvio della dematerializzazione dell'intero sistema di erogazione attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata Celiachi@RL. Qui a seguire il link regionale: https://salute.regione.veneto.it/assistenza-farmaceutica/assistenza-integrativa/celiachia
La piattaforma sopra citata ha di fatto sostituito i precedenti buoni cartacei con l’utilizzo della sola Tessera Sanitaria e di un codice PIN, permettendo ai soggetti celiaci l’acquisto di prodotti alimentari specifici, privi di glutine ed inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti, presso qualsiasi farmacia pubblica o privata e presso gli esercizi commerciali erogatori, utilizzando il budget loro assegnato e accreditato in modalità elettronica.
Alle Aziende ULSS compete l'autorizzazione degli esercizi commerciali erogatori interessati, diversi dalle farmacie (parafarmacie, punti vendita specializzati, grande distribuzione, etc). Le farmacie non necessitano invece di autorizzazione.
L’autorizzazione all’erogazione di prodotti per soggetti celiaci viene rilasciata dalla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e può essere inviata alla PEC protocollo.aulss9@pecveneto.it (vedi modulistica pubblicata in questa sezione).