Quando fai un pagamento con
PagoPA ti viene sempre rilasciata una ricevuta, denominata Ricevuta Telematica (RT). Si tratta di un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione e ha, per chi la effettua, valore liberatorio nei confronti della Pubblica amministrazione beneficiaria della somma versata. Conserva la RT come attestazione dell’avvenuto pagamento, unitamente alla prescrizione e al foglio di prenotazione per i dettagli sulle prestazioni.
Se utilizzi
PagoPA attraverso i servizi online del tuo conto corrente bancario, la transazione verrà memorizzata nella sezione “storica” dei tuoi pagamenti.
La ricevuta viene inviata via e-mail dal Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) dopo verifica e conferma del buon fine della transazione. Di norma l’invio avviene entro 24 ore. I tempi dipendono comunque dal PSP.
L'operazione di pagamento si è conclusa correttamente ma non mi è arrivata la RT nella casella e-mail Perché? Cosa devo fare?
Se l'operazione si è conclusa positivamente ma non hai ricevuto l’e-mail di conferma, effettua le seguenti verifiche:
- controlla che la tua casella di posta non sia piena
- controlla nella cartella della posta indesiderata
- ricorda che l’invio può avvenire fino a 24 ore dopo la conclusione del pagamento
se, nonostante le verifiche, non ti è arrivata l’e-mail con la RT, puoi accedere al portale
www.aulss9.veneto.it e sceglier l’icona
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cliccare sulla scelta “Per visualizzare lo stato dei pagamenti “ in fondo alla pagina stampare la RT secondo le istruzioni riportate nel video tutoriale presente nella stessa pagina, sarà necessario conoscere e identificare il codice fiscale dell’intestatario dell’avviso e il n. dell’avviso per procedere.
UTILIZZO RT PER FINI FISCALI
Le ricevute telematiche (RT) dei pagamenti che la piattaforma pagoPA mette a disposizione dei pagatori tramite gli Enti Creditori, possono essere utilizzate come documentazione contabile utile ai fini di portare tale pagamento come oggetto di detrazione o deduzione prevista dalla legge. Sul punto si rinvia alla
Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle entrate n. 431 del 2 ottobre 2020, ove è previsto (cfr. parte iniziale di pagina 4) che:
«sotto il profilo degli
obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e
di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione Finanziaria,
il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pagoPA».
Ultimo aggiornamento:
24/03/2022