Esenzione dal pagamento del ticket per patologia

INFORMAZIONI GENERALI
L'esenzione per patologia è certificata da una tessera di esenzione rilasciata dall'Ulss di residenza o di domicilio dell'assistito purché regolarmente iscritto al Servizio Sanitario.
L'esenzione per patologia viene riconosciuta solo su richiesta del cittadino italiano, comunitario o straniero extracomunitario.
 
CHI HA DIRITTO

Cittadini italiani

Hanno diritto di chiedere l'esenzione dal pagamento del ticket per patologia i cittadini italiani:

  • con la tessera di iscrizione al servizio sanitario rilasciata da una Azienda Ulss che siano in possesso del certificato rilasciato da uno specialista di un ospedale pubblico o privato accreditato;
  • che abbiano la residenza nell'ambito dell'Ulss;
  • che abbiano il domicilio nell'ambito dell'Ulss. In questo caso la tessera di esenzione ha la stessa durata della tessera sanitaria provvisoria che è stata consegnata come domiciliato (minimo 3 mesi massimo 1 anno), ed è rinnovabile. Salvo situazioni di particolare urgenza, per ottenere la tessera di esenzione l'Ulss deve richiedere l'autorizzazione all'Ulss di residenza.
Cittadini stranieri extracomunitari e comunitari 

Hanno diritto a richiedere l'esenzione dal pagamento del ticket  per patologia i cittadini stranieri e comunitari con la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario rilasciata dall'Ulss che abbiano:

  • la residenza in un comune dell'Ulss. In questo caso la tessera di esenzione ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno;
  • il domicilio in un comune dell'Ulss. In questo caso la tessera di esenzione ha la stessa durata del domicilio (minimo 3 mesi massimo 1 anno), ma non oltre la durata del permesso di soggiorno.

Cittadini italiani, cittadini stranieri extracomunitari o comunitari residenti in Italia, già in possesso di attestato di esenzione, che acquisiscono la residenza in un comune dell'Ulss 
Hanno diritto al riconoscimento dell'esenzione presentando i seguenti documenti:

  • tessera Sanitaria (TS);
  • tessera sanitaria cartacea dell'Azienda Ulss di provenienzaUlss di provenienza;
  • tessera di esenzione dell'Azienda Ulss di provenienza;
  • documentazione sanitaria relativa all'esenzione.

In questi casi verrà rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all'Ulss con l'indicazione del medico curante e l'attestazione di esenzione.
 
Cittadini italiani, cittadini stranieri extracomunitari o comunitari residenti in Italia, già in possesso di attestato di esenzione, che acquisiscono il domicilio in un comune dell'Ulss (minimo 3 mesi massimo 12 mesi rinnovabili) 
Hanno diritto al riconoscimento dell'esenzione presentando i seguenti documenti:

  • tessera Sanitaria (TS);
  • tessera sanitaria cartacea dell'Azienda Ulss di provenienza;
  • attestato di esenzione.

In questi casi verrà loro rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all'Ulss con l'indicazione del medico curante, munita dell'attestazione di esenzione.
 
Cittadini stranieri extracomunitari e comunitari non residenti in Italia, dimoranti in un comune dell'Azienda Ulss, precedentemente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (sempre in qualità di dimorante) già in possesso di attestato di esenzione
Hanno diritto al riconoscimento dell'esenzione presentando i seguenti documenti:

  • tessera Sanitaria (TS);
  • tessera sanitaria cartacea dell'Azienda Ulss di precedente iscrizione;
  • attestato di esenzione;
  • documentazione sanitaria relativa all'esenzione.

In questi casi verrà rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all'Uss con l'indicazione del medico curante, munita dell'attestazione di esenzione.
 
Cittadini italiani, stranieri extracomunitari o comunitari, residenti in un Comune fuori dall'Ulss, con domicilio nell'Ulss, che durante il domicilio richiedono il rilascio di una nuova esenzione
In questi casi verrà rilasciata l'attestazione di esenzione previa autorizzazione dell'Ulss di residenza.
 
Cittadini stranieri irregolari dimoranti in un comune dell'Azienda Ulss
Hanno diritto al riconoscimento dell'esenzione presentando i seguenti documenti: 

  • la tessera sanitaria STP;
  • la documentazione sanitaria relativa all'esenzione.
In questi casi verrà rilasciato un attestato di esenzione con la stessa validità della tessera STP.
 
DOVE ANDARE
Per tutte le pratiche relative alla richiesta di esenzione ticket per patologia il punto di riferimento è il distretto socio-sanitario di residenza o di domicilio. È opportuno rivolgersi al distretto anche per avere indicazioni e chiarimenti preliminari o successivi al riconoscimento dell'esenzione.
 
COSA FARE
Per ottenere l'esenzione bisogna rivolgersi al distretto di residenza (o di domicilio), muniti di un documento di identità e della documentazione necessaria per certificare la sussistenza della patologia.
Può trattarsi di:
  • certificazioni rilasciate dagli specialisti di struttura pubblica (Aziende Ulss, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico assimilati alle Aziende ospedaliere), dagli Enti di Ricerca (art. 40 della L. 833/78), dagli Istituti di ricovero ecclesiastici (art. 41 della L. 833/78);
  • certificazioni rilasciate dalle Commissioni Mediche degli ospedali militari, copie conformi all'originale della cartella clinica rilasciata dagli ospedali militari, copie conformi all'originale dei verbali per il riconoscimento delle invalidità, copie conformi all'originale della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, previa valutazione dell'Azienda Ulss di residenza o domicilio dell'assistito;
  • cartella clinica o scheda di dimissione ospedaliera rilasciata da Azienda ospedaliera, da presidio ospedaliero di Azienda Ulss, da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, da Ente di Ricerca, da Istituti di ricovero ecclesiastici o dalle istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
  • cartella clinica rilasciata da struttura di ricovero privata accreditata previa valutazione dell'Azienda Ulss di residenza o di domicilio dell'assistito;
  • verbale di invalidità contenente la diagnosi rilasciata dalla Commissione di Invalidità della Azienda Ulss, corredato da eventuale documentazione sanitaria.
Per questi documenti non è ammessa l'autocertificazione.
Se non si possiedono già i documenti necessari per richiedere l'esenzione, bisogna rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra, il quale prescrive le visite o gli esami necessari. Per queste visite o esami è previsto il pagamento del ticket, tranne i casi in cui si abbia già un'esenzione.
Se non è possibile andare personalmente, bisogna compilare il Modulo di delega per richieste al Distretto che va presentato insieme ai documenti attestanti la patologia. La persona delegata deve essere munita di:
  • modello di delega;
  • un documento di identità in originale del delegato;
  • un documento di identità in originale o fotocopia del delegante
 
COSA DI OTTIENE
Se si ha diritto all'esenzione viene rilasciata la relativa attestazione indicante l'eventuale data di scadenza e il codice della patologia e/o della condizione invalidante.
 
COME SI USA
Al momento della richiesta della prestazione sanitaria da parte del medico prescrittore è necessario esibire il tesserino sanitario cartaceo recante il codice di esenzione.
Elenco prestazioni di specialistica associate ai codici di esenzione per patologia cronica e invalidante (DPCM 12 gennaio 2017)
Ultimo aggiornamento: 23/08/2019