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Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)


La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) integra l’attività del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta nelle ore notturne, prefestive e festive. Il servizio è svolto da Medici convenzionati con l’Azienda ULSS9 per assicurare le prestazioni sanitarie non differibili che richiedano l’intervento o il consulto di un medico.
  Orari
  • Sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 20.00
  • Domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
  • Tutti i giorni: dalle ore 20.00 alle ore 8.00
Sedi e riferimenti telefonici
   
Il Servizio di Continuità Assistenziale può essere contattato sia telefonicamente che recandosi direttamente presso la sede di riferimento.
In relazione al problema esposto, il medico eroga l’intervento da lui ritenuto più appropriato.

Tale intervento può essere:
- Consiglio telefonico
- Visita domiciliare
- Visita ambulatoriale
- Invio ad altro servizio

Le visite ambulatoriali vengono garantite con accesso diretto nei seguenti orari:
- sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
- domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 24.00 
- tutti i giorni: dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Spetta al medico stabilire le priorità tra le richieste ricevute, sia per visite ambulatoriali che domiciliari.
L’utente pertanto verrà accolto in base al criterio sopra esposto e, nel caso di accesso diretto all’ambulatorio, potrebbe essere necessario attendere il rientro del medico se lo stesso si trova in quel momento impegnato in una visita domiciliare.

Si precisa che tutte le telefonate verranno registrate (Decreto Legislativo n. 196/2003,  art. 13)
Tra i compiti del medico rientrano:
  • Prestazioni sanitarie non differibili (cioè i problemi che richiedono l’intervento del medico e non possono essere rinviati fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra). Pertanto la non differibilità è cosa diversa dall’urgenza/emergenza, che viene assicurata dal Servizio del 118.
  • Certificazioni di malattia per un massimo di 3 giorni e a partire dal giorno di effettiva constatazione dello stato di malattia
  • Certificazione di malattia per i lavoratori turnisti (nelle ore di competenza del servizio)
  • Prescrizione di farmaci, che abbiano il carattere della non differibilità, su ricettario regionale
  • Constatazione di decesso
Quando ci si reca presso gli ambulatori del Servizio è necessario portare con sé il tesserino sanitario ed eventuali attestazioni di esenzione dal pagamento del ticket.
Il medico di Continuità Assistenziale non può:
  • Prescrivere esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, e visite specialistiche
  • Prescrivere i farmaci con nota, salvo i casi previsti adeguatamente documentati (esibendo diagnosi e/o piano terapeutico)
  • Ripetere ricette mediche per tutti i farmaci assunti con continuità che non rivestano il carattere della non differibilità
  • Fare l’impegnativa per i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva pertinenza del medico di famiglia
  • Rilasciare certificati INAIL
Inoltre non è compito dei medici di Continuità Assistenziale trascrivere su ricettari regionali i farmaci prescritti dai medici del Pronto Soccorso e dei reparti ospedalieri.

Si ricorda che i medici delle strutture ospedaliere sono tenuti a rilasciare direttamente le prescrizioni all’atto della dimissione, senza vincolare l’utente a recarsi anche presso il servizio di Continuità Assistenziale.
 
Il servizio è gratuito per tutti gli assistiti dal SSR (Accordi Nazionali e Regionali e integrativi aziendali vigenti).
Per i non residenti nella Regione del Veneto e per i turisti il servizio è a pagamento con le seguenti tariffe:
 
visita domiciliare € 40,00
visita ambulatoriale € 25,00
atti medici ripetitivi € 5,00
Ultimo aggiornamento: 25/06/2021
 
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