> Avviso per gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.)

Avviso per gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.)


Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04
PAGAMENTO ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO DELLA TARIFFA PREVISTA DALLA SEZIONE 6 ALLEGATO A DEL D.lgs 194 del 19/11/2008 e S.M.I.

1 - CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE
Il D. Lgs. 19/11/2008 n° 194 e s.m.i. dispone che debbano pagare la tariffa annua forfetaria gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) Registrati e Riconosciuti dal Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SVIAOA) o dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto;
Il pagamento è dovuto quando l’attività risulta prevalentemente all’ingrosso ovvero la produzione e/o commercializzazione è superiore al 50% del fatturato annuo.

2 - CHI NON DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:
  • Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto;
  • Le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, con attività pari o superiore al 50% del fatturato annuo;
  • Gli Imprenditori Agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08).
 
3 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento della tariffa di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno di riferimento mediante bollettino MAV trasmesso dall’ULSS 9 Scaligera con raccomandata A/R. Gli OSA che sono stati censiti nella banca dati del SVIAOA/SIAN riceveranno entro il 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di pagamento della tariffa con allegata la bolletta contenente la fascia produttiva della propria impresa. Si informa che l’ULSS 9 Scaligera applica le tariffe in base alle autodichiarazioni prodotte dagli Operatori del Settore Alimentare che sono trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) al termine dell’iter di Registrazione e Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.. Le imprese che non trasmettono l’autodichiarazione o non forniscono evidenza dell’appartenenza ad una delle fasce produttive entro 15 giorni dalla ricezione della sopra citata richiesta verrà applicata d’ufficio la tariffa massima;
Attenzione! L’importo della tariffa dovuta è calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione pervenuta. Pertanto, se sono intervenute delle variazioni rispetto ai dati forniti in precedenza, l’OSA dovrà inviare tempestivamente al SVIAOA/SIAN una nuova autodichiarazione al fine di consentire il calcolo del nuovo importo dovuto per l'anno in corso ed il relativo adempimento della scadenza del pagamento.

4 - COSA FARE SE SI RIENTRA TRA LE IMPRESE SOGGETTE E NON SI RICEVE LA RICHIESTA DI PAGAMENTO
E' importante ricordare che il pagamento entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all'applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione e/o della richiesta di pagamento inviata dall’Azienda ULSS.
Pertanto, gli OSA che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 dell’allegato A che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno contattare il SVIAOA/SIAN e provvedere comunque al pagamento dell'importo entro il 31 Gennaio tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT97E0503411751000000123973, intestato a ULSS 9 Scaligera ed indicando nella causale: “pagamento quota annuale d.lgs 194/08 Ditta ___________”;

5 - COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA ENTRO LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale ai sensi dell’art. 10 comma 5 d.lgs. 194/08.
Ultimo aggiornamento: 15/01/2019
 
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