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Trasferimento all’estero per cure di neuroriabilitazione

Data di pubblicazione: 12 marzo 2026

Gli assistiti, portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/92, che necessitano cure di neuroriabilitazione all’estero presentano richiesta di autorizzazione così come già descritto precedentemente, avendo cura di utilizzare il modello di domanda corretto a seconda che il Centro estero sia pubblico o convenzionato e si trovi in un Paese U.E. o SEE o in Svizzera o in un Paese con il quale vige una convenzione bilaterale27 (assistenza in forma diretta) o che il Centro estero sia privato e si trovi in un Paese U.E. o SEE26 o in Svizzera o in un Paese con il quale vige una convenzione bilaterale o in Paese con il quale non vige una convenzione bilaterale (assistenza in forma indiretta). 

Anche per la neuroriabilitazione, viene rilasciato dall’Ulss il formulario S2 (o similare per i Paesi Convenzionati) nel caso di assistenza in forma diretta o la comunicazione di autorizzazione nel caso di assistenza in forma indiretta. 

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese sostenute e rimaste a carico dell’assistito, da presentarsi sul MODELLO R2–RIMBORSI, la vigente normativa nazionale28 e regionale prevede l’equiparazione delle spese di soggiorno alle spese di degenza ospedaliera, contemplando così la possibilità di ottenere un rimborso anche delle spese di soggiorno. Più dettagliatamente è previsto un concorso sulle spese pari a:

  • 100% della spesa rimasta a carico se si tratta di un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 8.000,00;

  • 80% della spesa rimasta a carico se si tratta di un nucleo familiare con ISEE tra € 8.000,00 e € 13.000,00;

  • 80% delle spese di soggiorno se si tratta di un nucleo familiare con ISEE superiore a € 13.000,00.

 2.1 ACCONTI

L’assistito può chiedere un acconto sulle spese che andrà a sostenere per le cure neuroriabilitative all’estero, comprensivo di quelle relative al soggiorno che saranno determinate secondo gli importi previsti per il personale dirigenziale di seconda fascia dello Stato. La determinazione dell’acconto è data dal valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare dell’assistito, così come di seguito riportato:

  • acconto del 100% della spesa prevedibile qualora l’assistito appartenga ad un nucleo familiare in condizioni di indigenza;

  • acconto del 90% della spesa prevedibile qualora l’assistito appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 8.000,00;

  • acconto del 70% della spesa prevedibile qualora l’assistito appartenga ad un nucleo familiare con ISEE tra € 8.000,00 e € 13.000,00;

  • acconto del 70% delle spese sanitarie e di viaggio prevedibili qualora l’assistito appartenga ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 13.000,00.

Si precisa che

  • per U.E si intendono i Paesi Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
  • per SEE si intendono i Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
  • i Paesi con il quale vige una Convenzione bilaterale sono: Capoverde, ex Jugoslavia (Jugoslavia, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Serbia.
 
Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026 16:58

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