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Il D.Lgs 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, efficace dal 15.7.2023, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia nel settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower.

Per un approfondimento sulle nuove disposizioni e sulle linee guida ANAC si fa rinvio al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente collegamento: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Chi è il Whistleblower?

Con il termine segnalante o whistleblower si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può presentare una segnalazione?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali, cioè

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o  violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

Violazioni di disposizioni normative europee, cioè

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico.

Come può essere presentata la segnalazione?

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando una delle seguenti modalità:

  1. la piattaforma informatica: Il segnalante, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata a pié di pagina, può presentare la segnalazione accedendo alla piattaforma informatica attraverso la funzione "Vai al Software di Segnalazione OnLine" riportato a pié di pagina. 
  2. il protocollo generale dell’Azienda ULSS 9;
  3. la casella di posta elettronica istituzionale del RPCT: prevenzione.corruzione@aulss9.veneto.it;
  4. il servizio postale (posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzate al RPCT con la dicitura riservata personale);
  5. consegna brevi manu in sede (ovvero in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale);
  6. orale, su richiesta del segnalante direttamente al RPCT, che organizzerà un incontro entro un termine ragionevole, in un luogo interno o esterno alla sede dell’ente.
  7. La legge prevede che il segnalante possa effettuare una segnalazione esterna direttamente all’ANAC, seguendo il link sopra indicato

Come viene tutelato il segnalante?

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata (ritorsione: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»).

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’Anac.

Le misure di protezione si applicano anche:

  1. al facilitatore
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad ess da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3.  ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette.

La perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

La piattaforma digitale disponibile nell’ambito del progetto WhistleblowingPA  di Trasparency International è conforme ai requisiti previsti dal decreto. 

Dettagli e FAQ nel sito di Transparency International

Vai al software di Segnalazione OnLine
Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l’apposita procedura Procedura  e la specifica informativa privacy reperibile al seguente link: https://www.aulss9.veneto.it/informative-specifiche-privacy 

 

 

 

Data di pubblicazione: 09 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2026 11:16

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