Trasferimento all’estero per cure in centri di altissima specializzazione
Gli assistiti (cittadini italiani, comunitari, extra-comunitari) iscritti presso la ULSS n. 9 Scaligera (ex ULSS n. 20 – ex ULSS n. 21 – ex ULSS n. 22) hanno diritto ad usufruire di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione presso centri di altissima specializzazione all’estero, con spese a carico dello stesso S.S.N., qualora:
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e prestazioni richieste non siano ottenibili presso le strutture sanitarie italiane in forma adeguata alla particolarità del caso clinico,
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oppure quando i tempi di attesa, presso le strutture italiane, siano tali da compromettere gravemente lo stato di salute dell’assistito.
La normativa vigente prevede due modalità di assistenza e precisamente:
Assistenza in forma diretta:
quando l’assistito chiede di usufruire di prestazioni all’estero in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che si trovino:
1. in un Paese U.E.1 o SEE2 o Svizzera
2. in un Paese con il quale vige una Convenzione bilaterale3
Assistenza in forma indiretta:
quando l’assistito chiede di usufruire di prestazioni all’estero
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in strutture sanitarie private non convenzionate, che si trovino in un Paese U.E. o SEE o Svizzera;
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in strutture sanitarie private non convenzionate, che si trovino in un Paese con il quale vige una Convenzione bilaterale,
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in strutture sanitarie che si trovino in un Paese con il quale non vige una Convenzione bilaterale3.
L’assistito, per godere dell’assistenza sanitaria all’estero, deve preventivamente acquisire tramite la propria ULSS una specifica autorizzazione per ottenere la quale deve presentare domanda su apposito modello, disponibile presso:
- i Distretti della ex ULSS n. 20
- i Punti Sanità della ex ULSS n. 21
- l’Ufficio Stranieri con sede a Bardolino – Via Gardesana dell’Acqua n. 9 per la ex ULSS N. 22
o sul sito www.aulss9.veneto.it alla voce “cosa fare per”, e corredarla della proposta di un medico specialista operante in struttura italiana (pubblica o privata) dalla quale deve emergere l’impossibilità di usufruire, in modo adeguato o tempestivo, delle prestazioni in Italia, nonché l’indicazione del Centro estero scelto.
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.1.2017, è considerata “prestazione non ottenibile in forma adeguata al caso clinico” la prestazione garantita ai propri assistiti dall’autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.
La domanda sarà inviata dall’Ulss al Centro Regionale di Riferimento che provvederà alla valutazione e all’eventuale autorizzazione. I modelli di domanda per il trasferimento all’estero per cure, e le relative richieste di rimborso, si differenziano a seconda che si tratti di assistenza sanitaria fruita in forma diretta o indiretta
1.1 ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA
per assistenza sanitaria da fruire in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che siano anche e necessariamente ubicate:
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in un Paese U.E. o SEE o Svizzera
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in un Paese con il quale vige una Convenzione bilaterale
deve essere compilato il MODELLO D1-FORMA DIRETTA e l’eventuale successiva autorizzazione darà luogo al rilascio, da parte dell’Ulss, del formulario S2 (o un formulario similare se si tratta di Stato convenzionato) che sarà presentato dall’assistito stesso alla struttura estera e permetterà l’addebito delle spese sanitarie direttamente all’Ulss di competenza. Rimangono a carico dell’assistito le spese di viaggio, i tickets sanitari previsti dalla legislazione del Paese in cui l’assistito intende recarsi e gli onorari libero-professionali. anche in costanza di ricovero.
A tale riguardo si fa presente che la Regione Veneto con nota del 25.5.2016 n. 205571 di prot. ha chiarito che l’assistito che intenda fruire di cure programmate presso una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in un Paese dell’Unione Europea4 o SEE5 o in Svizzera non può optare per l’assistenza in forma indiretta ai sensi del D.M. 3.11.89, ma in alternativa può scegliere di essere rimborsato ai sensi della Direttiva 2011/24/UE sulla base delle tariffe regionali al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente e comunque senza superare il costo effettivo della spesa sanitaria (cfr. scheda operativa n. 2/2017).
Il rimborso ai sensi della Direttiva 2011/24/UE riguarda esclusivamente le spese sostenute per prestazioni sanitarie incluse nei LEA con esclusione di ogni altro costo connesso all’assistenza (es. camere o altri servizi a pagamento) ed altre tipologie di spese quali viaggi e soggiorno e/o spese per eventuali accompagnatori qualora autorizzati.
1.1.1 INTEGRAZIONE “ACCOMPAGNATORE” RICHIESTA PER CURE A MINORI PRESSO FÖLDIKLINIK DI HITERZARTEN-FRIBURGO
Si segnala che la Földi Klinik di Hinterzarten Friburgo (Germania), nel caso di cure prestate ad assistiti minori, chiede che il mod. S2 rilasciato all’assistito che necessita di cure, sia integrato con la dicitura “con accompagnatore”.
A tale riguardo si fa presente che la AOK SÜDLICHER OBERREHEIN, contattata da questa Azienda, ha precisato quanto segue:
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la Clinica Földi non ha stipulato con la AOK nessuna convenzione per la cura dei bambini. Non è pertanto possibile alcuna equiparazione al trattamento previsto dalla legislazione tedesca perché per la AOK questa clinica non è, al momento, riservata ai bambini tedeschi. La Clinica probabilmente stipulerà in futuro una convenzione, ma al momento non ha ancora trasmesso la necessaria documentazione. A titolo di cortesia, l’AOK ha sempre preso in carico i bambini autorizzati con mod. S2;
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nelle altre cliniche (convenzionate con la AOK) i bambini fino all’età di 12 anni possono essere ricoverati con una persona accompagnatrice. Di norma la AOK autorizza (nelle altre cliniche) anche bambini di età superiore fino ai 16 anni con specifica indicazione sul mod. S2 dell’accompagnatore.
Il caso sopra prospettato è stato segnalato alla Regione Veneto che con nota del 2.4.2015 n.- 141304 ha comunicato che, qualora lo Stato di cura preveda per i suoi assistiti la presenza dell’accompagnatore durante la degenza, l’oggetto del trasferimento all’estero per cure è riferito esclusivamente all’assistito e l’autorizzazione, qualora rilasciata per l’accompagnatore, è riferita esclusivamente al viaggio.
Considerato che la Regione Veneto ha conferito alle singole ULSS la facoltà di autorizzare l’accompagnatore, se ritenuto opportuno, legittimando in tali casi il Paese estero a fatturare oltre alle prestazioni per l’assistito, anche le altre prestazioni, legate alla presenza dell’accompagnatore in ospedale al seguito del degente, - che potrebbero comprendere il posto letto e/o i pasti fruiti - la questione è stata posta all’attenzione della Direzione Sanitaria aziendale.
Tenuto conto di quanto comunicato dalla AOK SÜDLICHER OBERREHEIN (mancanza di convenzione tra la Clinica Földi e la AOK per il trattamento dei bambini e conseguente non applicabilità della legislazione tedesca) e dalla Regione Veneto (autorizzazione del CRR riferita esclusivamente all’assistito), la Direzione Sanitaria haritenuto di attenersi alle indicazioni regionali: pertanto l’autorizzazione concessa con il MOD. S2 è riferita solamente all’assistito.
1.1.2 INTEGRAZIONE RICHIESTA PER CURE PRESSOFELDBERG KLINIK DR. ASDONK DI ST. BLASIEN
Si fa presente che la Feldberg Klinik Dr. Asdonk di St. Balsien (Germania) ai fini della fornitura delle guaine elastico compressive richiede l’integrazione di una specifica dicitura sul mod. S2 rilasciato per le cure o, in alternativa, l’emissione di un mod. S2 specifico per le guaine.
La Regione Veneto con nota del 2.4.2015 n. 141304 di prot. ha precisato che anche per l’erogazione delle guaine elastico compressive deve essere richiesto il parere del Centro Regionale di Riferimento che ne indicherà anche il numero necessario.
Al fine di consentire tale valutazione da parte del C.R.R., la domanda per assistenza in forma diretta e la proposta del medico specialista allegata alla stessa dovranno riportare anche l’eventuale specifica richiesta di guaine elastico compressive.
1.2 ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA
per assistenza sanitaria da fruire:
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in strutture sanitarie private non convenzionate, che si trovino in un Paese U.E. o SEE o in Svizzera
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in strutture sanitarie private non convenzionate, che si trovino in un Paese con il quale vige una Convenzione bilaterale;
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in strutture sanitarie che si trovino in un Paese con il quale non vige una Convenzione bilaterale
deve essere compilato il MODELLO D2-FORMA INDIRETTA e in caso di accoglimento della domanda, l’Ulss provvederà a rilasciare un’apposita autorizzazione dandone comunicazione all’interessato.
A tale riguardo si fa presente che la Regione Veneto con nota del 25.5.2016 n. 205571 di prot. ha chiarito che l’assistito che intenda fruire di cure programmate presso una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in un Paese dell’Unione Europea7 o SEE8 o in Svizzera non può optare per l’assistenza in forma indiretta ai sensi del D.M. 3.11.89, ma in alternativa può scegliere di essere rimborsato ai sensi della Direttiva 2011/24/UE sulla base delle tariffe regionali al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente e comunque senza superare il costo effettivo della spesa sanitaria (cfr. scheda operativa n.2/2017).
L’assistito dovrà provvedere a pagare direttamente tutte le spese necessarie per le cure presso il Centro estero e successivamente, al rientro in Italia, potrà presentare domanda, utilizzando il MODELLO R1-RIMBORSI per ottenere il rimborso:
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dell’80% delle spese strettamente sanitarie;
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dell’80% delle spese di viaggio se sostenute con il mezzo aereo, in classe economica, preventivamente autorizzato. Nel caso in cui sia stato autorizzato il viaggio con l’aereo ma l'assistito abbia effettuato lo stesso con mezzo diverso, le relative spese sono rimborsate nella misura dell'80% delle stesse e per un importo comunque non superiore a quello dell'80% della tariffa ferroviaria più economica. Nel caso di viaggio effettuato con altro mezzo (treno, auto privata, auto pubblica) le relative spese (da documentare) sono rimborsate nella misura dell'80% delle stesse e per un importo comunque non superiore a quello dell'80% della tariffa ferroviaria più economica;
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del 40% per le spese per prestazioni libero-professionali.
Tutte le spese devono essere documentate in originale, debitamente quietanzate e vistate dal Consolato Italiano il quale dovrà anche rilasciare apposita dichiarazione che certifichi la natura della struttura sanitaria estera e la congruità delle tariffe applicate.
Nei casi in cui, in base al regime amministrativo vigente nel Paese dove l’assistito si è recato per ottenere le cure, le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero dal medico curante, che svolge la propria attività in via esclusiva o prevalente presso la struttura ospedaliera in cui è avvenuto il ricovero, siano tariffate a parte come prestazioni libero professionali, le spese per tali prestazioni sono rimborsate nella misura dell’80%. Tali condizioni devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o dagli uffici consolari italiani
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL TRAPIANTO D’ORGANO ALL’ESTERO
La Regione Veneto – Coordinamento Regionale Trapianti ha trasmesso un protocollo operativo relativo alle modalità da utilizzare per la richiesta di autorizzazione per inserimento in lista d’attesta per trapianto d’organo all’estero, per rilascio/rinnovo autorizzazione semestrale al trapianto d’organo all’estero e/o per proseguimento cure post trapianto.
L’assistito che necessita della suddetta autorizzazione deve presentare presso
- il Distretto competente per territorio per la ex ULSS n. 20
- il Punti Sanità competente per territorio per la ex ULSS n. 21
- l’Ufficio Stranieri con sede a Bardolino – Via Gardesana dell’Acqua n. 9 per la ex ULSS N. 22
almeno 30 gg. prima della data prevista per l’appuntamento all’estero, il MODELLO D1- FORMA DIRETTA o MODELLO D2-FORMA INDIRETTA allegando la seguente documentazione:
1. richiesta autorizzazione per valutazione inserimento in lista d’attesa trapianto:
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proposta motivata di uno specialista italiano,
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documentazione relativa all’appuntamento fissato dal centro estero;
2. richiesta autorizzazione al trapianto:
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proposta motivata di uno specialista italiano;
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documentazione attestante l’iscrizione in lista nazionale trapianto o la presenza di particolari condizioni clinico-biologiche che non consentono l’iscrizione in tale lista;·
3. richiesta autorizzazione al trapianto urgente:
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proposta motivata di uno specialista italiano;
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documentazione attestante l’iscrizione in lista nazionale trapianto o la presenza di particolari condizioni clinico-biologiche che non consentono l’iscrizione in tale lista;
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certificazione della richiesta urgente attestata dal Centro estero;
4. richiesta rinnovo autorizzazione semestrale al trapianto:
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relazione clinica aggiornata che attesti la permanenza in lista presso il Centroestero o eventuali cambiamenti di status;
5. richiesta autorizzazione al re-trapianto:
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documentazione sanitaria che attesti il precedente trapianto e la necessità al retrapianto.
6. richiesta autorizzazione al proseguimento cure post trapianto (visite di controllo relative al monitoraggio del trapianto d’organo, terapie ed accertamenti diagnostici non effettuabili in Italia):
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data o calendario degli appuntamenti;
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elenco dettagliato degli accertamenti previsti;
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relazioni clinica aggiornata relativa alle proprie condizioni che motivi tale necessità, in caso di complicanze o consultazioni ripetute nell’anno.
Si precisa che
- per U.E si intendono i Paesi Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
- per SEE si intendono i Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- i Paesi con il quale vige una Convenzione bilaterale sono: Capoverde, ex Jugoslavia (Jugoslavia, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Serbia.
Informazioni relative ad eventuali costi non coperti dal mod. S2
