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Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Data di pubblicazione: 09 febbraio 2026

 L’accesso civico semplice sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Azienda abbia eventualmente omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo a norma di legge o di regolamento.

L’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati o documenti detenuti dall’Azienda, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di riservatezza e/o a limitazioni di altra natura, ai sensi dell’art. 5 - bis del D.Lgs. n. 33/2013.

La finalità dell’accesso civico - semplice o generalizzato - disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza) è quella di promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni.

L’esercizio dell’accesso civico semplice o generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può pertanto esercitare tale diritto, anche in assenza di un interesse giuridicamente rilevante ed indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L’istanza di accesso civico non necessita di alcuna motivazione da parte del richiedente ed è gratuita, fatto salvo l’eventuale rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali, nei casi di rilascio al richiedente di documenti in formato elettronico o cartaceo. 

Richiesta di accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013, art. 5, c. 1) va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda SCARICA

 

Richiesta di accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato (D.Lgs.33/2013 art. 5 c. 2)  va indirizzata al responsabile della struttura competente per materia e/o detentore dei dati, documenti o informazioni oggetto dell’istanza medesima o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico SCARICA

   

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accesso civico generalizzato, tale termine è aumentato se viene effettuata comunicazione agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento, se si tratta di accesso civico semplice, provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicandolo al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale oppure, se si tratta di accesso civico generalizzato, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti oggetto dell’istanza.

Potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 

Nelle ipotesi di accesso civico semplice, nei casi di inerzia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o nelle ipotesi di accesso civico generalizzato, nei casi di inerzia del responsabile della struttura competente, il richiedente, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (D.Lgs. 33/2013, art. 5) SCARICA

Riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Nei casi di inerzia o diniego totale o parziale o differimento dell'accesso civico generalizzato, il richiedente - o nei casi di accoglimento dell’istanza, il controinteressato, - entro 30 giorni dal ricevimento della decisione o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, c. 7), il quale decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. SCARICA

Ricorso al difensore civico 

Il richiedente o il controinteressato, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, possono altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.   

Ricorso al TAR 

Avverso ogni decisione dell’Azienda, del difensore civico o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il ricorrente o il controinteressato - entro 30 giorni - possono proporre ricorso al TAR.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n.1309 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013"

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Aulss 9 - Scaligera

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato 

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Autorità Nazionale Anticorruzione
Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” 

   

Aulss 9 - Scaligera
Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato ai dati, informazioni 

 

UOC Affari Generali

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Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026 14:24

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