Esenzione ticket non dovuta - pagamento sanzione
Informazioni sulla contestazione per esenzione ticket non dovuta
Questa comunicazione riguarda un caso di esenzione dal pagamento del ticket sanitario ottenuta con una falsa autocertificazione. La legge prevede una sanzione amministrativa e la possibilità di regolarizzare la propria posizione.
- Cosa dice la legge
- L’articolo 316 ter del Codice Penale punisce chi ottiene benefici economici dallo Stato con dichiarazioni false.
- In questi casi si applica una sanzione amministrativa, che non può superare il triplo dell’importo non pagato.
- La legge 689/1981 consente di pagare una somma ridotta se il cittadino salda entro 60 giorni.
- Nel caso specifico gli importi sono suddivisi in
- Importo non pagato
- Sanzione massima prevista
- Spese di gestione e spedizione pratica
- Per chi paga entro 60 giorni
La pratica viene chiusa / archiviata pagando una somma ridotta che comprende:- quota fissa non pagata
- un terzo della sanzione massima
- spese di gestione e spedizione
IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO TRAMITE AVVISO DI PAGAMENTO, IL MODULO Pago PA TRASMESSO A MEZZO RACCOMANDATA A/R
- Per chi non paga entro 60 giorni
La somma da versare diventa composta da:- quota fissa non pagata
- sanzione massima
- spese di gestione e spedizione
QUALORA NON SI PROVVEDESSE AL PAGAMENTO OLTRE I 60 GIORNI, L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PROCEDERA' AL RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO
Per contestare la richiesta
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è necessario:
- Inviare una memoria scritta con documenti difensivi.
Se l’accertamento sarà confermato dovrà essere pagata la sanzione massima.
Se l’accertamento non sarà fondato la pratica verrà archiviata.
Per informazioni
- Inviare una lettera raccomandata A/R a: Azienda ULSS 9 Scaligera - Ufficio Controllo Autocertificazioni Via Poloni 1 - 37122 Verona
- Inviare una PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- Inviare e-mail all’Ufficio Controllo Autocertificazione: controllo.autocertificazioni@aulss9.veneto.it
